BONUS ACQUISTO ABITAZIONI DA AFFITTARE




Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, le persone fisiche possono usufruire di benefici fiscali, ai fini IRPEF, per l’acquisto di abitazioni non di lusso nuove o ristrutturate, nonché costruite in appalto, in classe energetica A o B, da destinare, nei successivi 6 mesi, alla locazione a canoni “agevolati” per almeno 8 anni continuativi.

All' acquirente vengono riconosciute due tipologie di agevolazioni:
  •  deduzione dall’IRPEF pari al 20% del prezzo dell’immobile (inclusa l’IVA), nel limite massimo di 300.000 euro. La deduzione massima sarà, quindi, pari a 60.000 euro e dovrà essere ripartita in 8 quote annuali di pari importo (7.500 euro l’anno), dal periodo d’imposta in cui è concluso il contratto di locazione.
  • una deduzione dall’IRPEF degli interessi passivi relativi ai mutui stipulati per l’acquisto delle unità abitative oggetto dell’agevolazione. In questo caso, la deduzione deve essere limitata alla quota degli interessi proporzionalmente riferibile ad un mutuo non superiore a 300.000 euro. Inoltre, la deducibilità degli interessi passivi opera per l’intera durata del mutuo,  non è correlata alla durata minima di 8 anni, relativa al contratto di locazione. 
La deduzione IRPEF del 20%, sempre nel limite massimo di 300.000 euro spetta anche nell'ipotesi in cui la costruzione dell’abitazione venga affidata in appalto su un’area già posseduta, o sulla quale siano già riconosciuti diritti edificatori prima dell’avvio dei lavori.
 Il beneficio non è cumulabile con la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di fabbricati integralmente ristrutturati dalle imprese cedenti.
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