INDENNITA' DI AVVIAMENTO PER AFFITTI COMMERCIALI DERIVATI DAL CAMBIO DI SEDE
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La legge e la giurisprudenza prevedono tuttavia delle eccezioni e alcuni vincoli specifici, vediamoli insieme:
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5603/2017 ha chiarito che nel caso in cui il titolare del locale abbia già versato l’avviamento, egli può esigere che il conduttore lasci immediatamente l’immobile
L’indennità spetta se la decisione di cessare il contratto è del locatore, anche nel caso il cui il conduttore abbia deciso di cessare l’attività prima o dopo la cessazione del rapporto e anche se il conduttore non ha subito alcun danno dalla perdita della clientela
L’indennità spetta solo se l’attività esercitata nell'immobile urbano adibito ad uso non abitativo è di tipo commerciale, industriale, artigianale, o di interesse turistico, anche se priva di fini di lucro e che il locale sia adibito al rapporto col pubblico o con la clientela (per intenderci, l’indennità non spetta ad esempio se si tratta una semplice sede amministrativa o di un deposito)
L’indennità non è dovuta se:
La locazione cessa per morosità dell’inquilino;
Il conduttore non restituisce l’immobile e vi rimane dopo la scadenza del contratto, pur rispettando la data fissata nel provvedimento di rilascio [Cass. sent. n. 667/1998]
Il conduttore è privo delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’esercizio delle attività commerciali effettivamente svolte [Cass. sent. n. 12966/2000].
- Attenzione perché non sono considerate valide eventuali clausole inserite nel contratto di locazione, in cui il conduttore dichiari di rinunciare all'indennità di avviamento.L’ammontare dell’indennità è pari a 18 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto e va versato prima che l’inquilino lasci il locale.
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