L’assegnazione dell’ex casa coniugale in sede di divorzio non preclude la possibilità di avvalersi dell’agevolazione
Un nostro cliente separato ci pone una domanda circa la possibilità di usufruire nuovamente delle agevolazioni prima casa in circostanze definite come segue:
"Sono divorziato
e la casa familiare è stata assegnata all'ex moglie ed ai due figli, non avendo
la disponibilità di altri immobile in proprietà, posso usufruire delle
agevolazioni prima casa con IVA al 4% per l’acquisto di altro casa che si trova
in un comune diverso da quello dell’ex casa familiare?"
Abbiamo girato il quesito al nostro Notaio il quale risponde:
“L’assegnazione
dell’ex casa coniugale in sede di divorzio non preclude la possibilità di
avvalersi dell’agevolazione (Cass. n. 2273/2014)
La sentenza in oggetto si sofferma sull'irrilevanza
dell’assegnazione della ex casa familiare – in questo caso, in sede
di divorzio – rispetto alla possibilità di richiedere nuovamente
l’agevolazione per l’acquisto di altro immobile abitativo, si sofferma la
sentenza in oggetto.
In base al tenore della legge, il beneficio è precluso se
l’acquirente ha la disponibilità di altro immobile in proprietà o per altro
diritto reale: pertanto, la disponibilità dell’ex casa familiare per provvedimento
giudiziale di assegnazione del giudice della separazione o del divorzio,
integrando non un diritto reale, bensì un diritto personale di godimento di
natura atipica (sent. n. 11096/2002), consente di accedere nuovamente
all'agevolazione.
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