PLUSVALENZA COMPRAVENDITE CON ACCERTAMENTO IRPEF
Nel caso in cui si realizzi una differenza tra valore determinato per l’imposta di registro e il corrispettivo dichiarato nella compravendita, il fisco potrebbe legittimamente procedere con un avviso di accertamento induttivo per il recupero a tassazione – ai sensi del previgente articolo 81, comma 2 del Tuir (ora 67 e ss.) sulla presunta omissione IRPEF.
La plusvalenza si determina calcolando la differenza tra il corrispettivo percepito e il costo d'acquisto o di costruzione maggiorato degli oneri accessori (ad esempio le spese notarili o le imposte). I cinque anni decorrono dalla data d' acquisto del bene immobile indicata nell'atto notarile o, per fabbricati oggetto di costruzione, dalla data di ultimazione dei lavori (comprovata dal tecnico competente), ma a condizione di dimostrare l’utilizzo del bene anche esibendo copia delle utenze o di contratti di locazione.
Ci sono alcune eccezioni, ovvero il Fisco tassa solo le operazioni di compravendita immobiliare a carattere speculativo (non più considerate tali dopo i cinque anni). Sono quindi escluse da tassazione le cessioni di immobili derivati da successione, indipendentemente dal periodo di possesso da parte del cedente, così come le cessioni di immobili adibiti ad abitazione principale – da parte del proprietario o suoi familiari ( coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) per la maggior parte del periodo intercorso tra acquisto e successiva rivendita.
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