IL DEPOSITO DEL PREZZO PRESSO IL NOTAIO

LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA
 L. 4.8.2017 n. 124 (in G.U 14.8.2017) 

Immobiliare santalfredo

Lo scopo della nuova legge è quello di fornire ulteriore tutela alle parti, in particolare all'acquirente circa la sicurezza della compravendita.
 La procedura del deposito del prezzo, o della parte del prezzo, dovuta all'atto di vendita presso il notaio verrà effettuato su un conto vincolato e separato dal suo patrimonio e costituisce una cautela contro la spiacevolissima e pesantissima ipotesi di scoprire, dopo avere interamente versato il saldo del prezzo sulla base di quanto verificabile al momento dell’atto e soprattutto delle visure fino ad allora eseguite, l'eventuale sopravvenienza di trascrizione o iscrizione sull'immobile compravenduto - di atti o formalità pregiudizievoli intervenute nell'arco di tempo intercorrente tra la stipula dell'atto di compravendita e la sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari.

La legge del 2013, nel suo testo originario, disponeva che il deposito presso il notaio del prezzo dovuto in sede di atto di vendita di immobili o aziende fosse un obbligo per le parti; tale deposito è invece ora divenuto, anziché un obbligo, una facoltà alla quale il notaio è peraltro tenuto ad ottemperare, a richiesta anche di una sola delle parti contraenti. 

 Procedure

Nell' incarico di vendita il venditore dovrà essere informato circa la facoltà di legge inerente il deposito, a sua volta il proponente dovrà essere informato in fase di formulazione di proposta di acquisto. 
In nota o in allegato al modulo  potrà essere inserita una dichiarazione tipo: “Il sottoscritto dichiara di essere stato informato circa la facoltà accordata alle parti di deposito del prezzo presso il notaio rogante ai sensi della legge n. 147 del 27/12/13 come integrata e modificata dalla legge n. 124 del 4/8/17”.

Nella proposta d'acquisto l’aspirante acquirente con nota in calce o eventuale allegato, potrà esprimere la sua volontà di richiedere o non richiedere il deposito del prezzo presso il notaio, in modo consapevole. 
lla dichiarazione di conferma di avvenuta informativa di cui sopra una manifestazione di volontà quale: “… ed al riguardo sin d'ora dichiara che intende avvalersi di tale facoltà e quindi depositare il saldo del prezzo presso il notaio su conto corrente al medesimo intestato, nei modi e nei termini di cui alla legge citata”. oppure, al contrario, “ … ed al riguardo sin d'ora dichiara che non intende avvalersi di tale facoltà e quindi corrisponderà il saldo del prezzo direttamente alla parte venditrice”.








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