PERCHÉ' LA PLANIMETRIA CATASTALE DEVE ESSERE AGGIORNATA
Lo scopo della nuova normativa è di fornire all'Erario ed ai Comuni un unico strumento che, attuando per l’appunto un’integrazione delle banche dati immobiliari disponibili presso l’Agenzia del Territorio, consenta di individuare con facilità e precisione gli immobili da assoggettare ad imposizione ed i soggetti, titolari di diritti reali sugli stessi, tenuti al pagamento delle imposte dovute. Ovviamente presupposto essenziale per il successo dell’iniziativa è che le banche dati da integrare (RR.II e Catasto) siano aggiornate sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
Bisogna quindi aggiornare la planimetria catastale se questa fosse difforme dall'immobile.
La planimetria catastale può essere richiesta al catasto da uno degli intestatari o da un suo delegato, ma per aggiornarla qualora fosse difforme dai luoghi, occorre incaricare un tecnico abilitato che rediga la nuova planimetria catastale e la depositi presso il catasto.
Riassumendo:
1- Obbligo di indicare in atto gli estremi di identificazione
catastale
2- Avvenuto deposito in catasto delle planimetrie delle unità
immobiliari urbane, mediante l’indicazione del protocollo.
3- La conformità allo stato di fatto dei dati catastali e della
planimetria, dichiarazione, resa in atto, da parte degli
intestatari.
Restano invece esclusi dall'ambito applicativo della nuova
norma:
- i fabbricati “non esistenti” cioè a dire quei fabbricati non ancora giunti al “rustico” che possono costituire oggetto valido di atti traslativi (vendite su carta) pur in assenza di accatastamento e di presentazione di planimetrie;
- le unità immobiliari iscritte al Catasto Fabbricati ma che non possono ricondursi per le loro caratteristiche alla categoria dei fabbricarti (es. aree di corte scoperte).
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